Acquisti da paesi non collaborativi da indicare in dichiarazione dei redditi
Gentile cliente,
Il Consiglio dell’UE aggiorna normalmente due volte l’anno l’elenco dei paesi fiscalmente non collaborativi che si può rinvenire da link seguente:
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
Gli acquisti effettuati da fornitori localizzati in questi paesi dal 01/01/2023 sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.
Per valore normale si intende il prezzo mediante praticato per i beni e i servizi della stessa specie al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo definiti.
Inoltre gli acquisti effettuati in questi paesi vanno SEMPRE separatamente evidenziati in dichiarazione dei redditi pena sanzione del 10% dell’importo delle spese non indicate con un minimo di euro 500.
Vista la complicazione, la possibilità che il costo non venga considerato deducile, e le conseguenze anche sanzionatorie in caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi, consiglio di evitare di effettuare acquisti da detti paesi.
Per semplicità vi riporto sotto l’elenco in vigore aggiornato ad ottobre 2024.
Sarà poi vostra cura verificare ogni sei mesi dal sito del Consiglio Europeo eventuali inserimenti di nuovi paesi, o l’uscita di altri (ad esempio le Bahamas sono uscite dall’elenco in data 19/02/2024).
Vi prego inoltre di comunicare al nostro Studio se avete fatto acquisti da questi paesi dal 2023 ad oggi con i relativi importi.
Concordato Preventivo Biennale 2024 2025
Gentile Cliente,
con la presente la informo in merito alla novità del Concordato preventivo che interessa:
L’Agenzia delle Entrate partendo dal reddito dichiarato nel 2023, propone un reddito che nella quasi totalità dei casi è al rialzo per il 2024 e ulteriormente al rialzo per il 2025.
Se si accetta questo reddito, per le annualità proposte le tasse verranno pagate sulla base di quanto concordato.
Restano escluse dal concordato le poste straordinarie di reddito che a questo vanno aggiunte o sottratte quali ad esempio Plusvalenze, Minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, dividendi.
Per calcolare il reddito concordato bisogna compilare dei quadri specifici nella dichiarazione dei redditi seguendo le istruzioni ministeriali ed eseguendo i conteggi di sterilizzazione del reddito.
Chi aderirà al concordato dovrà comunque continuare a seguire le normali regole di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi e compilazione degli ISA, alle quali si aggiungeranno dei moduli per il conteggio delle imposte in base al reddito concordato (in quanto il reddito effettivo verrà comunque utilizzato per i conteggi delle detrazioni fiscali e l’ISEE).
Non tutti i contribuenti possono accedere al Concordato Preventivo.
Esistono infatti molteplici:
Fare il Concordato Preventivo può convenire fiscalmente ai contribuenti che nel 2023 hanno avuto un reddito più basso rispetto a quanto previsto nel 2024 e nel 2025 e a cui l’AE propone un reddito concordato minore di quello effettivo. In questo caso, è anche possibile optare per un’imposta sostitutiva, che per i soggetti Isa varia a seconda del punteggio dell’ISA, dal 10% al 15% sulla parte di reddito eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato da poste straordinarie.
Chi decide di aderire al Concordato Preventivo deve essere sicuro che i dati dichiarati ai fini ISA nel 2023 siano corretti, a pena di decadenza dallo stesso concordato con tutte le inevitabili conseguenze negative in termini di maggiori imposte e sanzioni.
Aderire al Concordato inibisce talune possibilità di accertamenti da parte dell’AE e da ultimo, è probabile che solo per i soggetti ISA venga anche concessa la possibilità di una sanatoria per le annualità che vanno dal 2018 al 2022.
Questa è la prima bozza di proposta della sanatoria:
L’Agenzia delle Entrate per stimolare l’adesione al Concordato, sta scrivendo a tutti i contribuenti nel Cassetto Fiscale, sezione Comunicazioni, una lettera dove riepiloga il punteggio ricevuto per gli Isa nel 2022, specificando che verranno intensificati i controlli fiscali per chi non aderirà al Concordato Preventivo o ne decadrà.
Se siete interessati al Concordato Preventivo o se avete bisogno di ulteriori approfondimenti, vi preghiamo di contattarci subito in quanto l’adesione va sottoscritta entro la fine di ottobre, ma c’è bisogno di tempo per sviluppare i conteggi e farvi sapere gli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate.
L’Adesione richiederà la vostra firma autografa presso lo Studio in quanto si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà penalmente rilevante.
Aderire al Concordato preventivo richiederà inoltre anche il riconteggio dell’acconto di fine novembre 2024 perché l’AE richiede che lo stesso venga maggiorato del 10% sulla differenza tra reddito concordato e dichiarato.
Il costo per l’espletamento della pratica del nostro Studio, verrà concordato in base al tempo che richiede lo studio della singola posizione.
Allego una Guida predisposta dal nostro Studio che riassume e approfondisce la normativa distinguendo tra Soggetti Forfetari e Soggetti ISA (cioè soggetti ai quali si applicano gli ISA).
Asolo, 02 settembre 2021
Oggetto:
Importante:
aiuti 2020 e pubblicazione sul sito internet a pena di sanzioni entro il 31.12.2021
Gentile cliente,
come sempre sono imbarazzato a scrivervi tale comunicazione, in merito ad una normativa che personalmente mi lascia sbalordito.
Se nel 2020 ha incassato complessivamente più di 10.000 € di aiuto di stato, ha l’obbligo di pubblicare entro il 31.12.2021 nel suo sito internet dell’azienda l’elenco degli aiuti ricevuti specificando:
- La denominazione del soggetto erogante;
- La somma incassata per ogni singolo aiuto ricevuto;
- La data di incasso
- La tipologia di aiuto ricevuto (fondo perduto, finanziamento, etc.).
Si è aperto un grande dibattito su quali siano gli aiuti di stato che vanno indicati: speravo in chiarimenti e soprattutto semplificazioni dell’adempimento, ma ad oggi regna ancora la confusione.
Un esempio di frase da pubblicare è la seguente:
“In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società / ditta individuale ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2020, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro
o in natura, non aventi carattere generale, che vengono qui sotto dettagliati”
Soggetto Erogante
Somma incassata
Data incasso
Causale - Descrizione
"La società / ditta individuale ha ricevuto nel 2020, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato
ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia”.
Attenzione: rientrano tra gli aiuti ricevuti anche i finanziamenti bancari garantiti dal medio credito centrale e più in generale tutti i finanziamenti covid-19.
Il Registro nazionale degli aiuti di stato nel quale vengono annotati tali aiuti si trova al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Sulla destra basta compilare il campo “CF beneficiario” (la partita iva in caso di società / fondazioni). Sotto appare l’elenco di tutti gli aiuti ricevuti con l’anno.
Per conoscere gli importi ricevuti cliccare nella lente a fianco di ogni aiuto.
Ricordo che per gli aiuti “De Minimis” in un triennio si possono ottenere al massimo 200.000 € di aiuti di stato (Ad esempio per il 2020 bisogna guardare 2020 – 2019 - 2018).
Il registro purtroppo ad oggi non è ancora completamente aggiornato all’anno 2020 in quanto le dichiarazioni dei redditi relative al 2020 sono state spedite entro il 30.11.2021.
Il problema più grande è la mancanza per alcuni dei nostri clienti di un sito internet: l’Agenzia delle Entrate non ha dato soluzioni alternative alla pubblicazione nel sito.
Alcuni addetti sostengono che per evitare sanzioni si possano pubblicare tali dati nella pagina facebook dell’azienda: sicuramente così si dimostra la volontà di applicare la normativa ma non è detto sia una soluzione valida.
La sanzione è pari all’1% di quanto ricevuto con un minimo dei € 2.000. Inoltre entro 90 gg. dalla contestazione il soggetto deve pubblicare i dati nel sito, pena la restituzione integrale del beneficio ricevuto.
Temo che questo sia il primo segnale del tentavo di recupero degli aiuti concessi: speriamo non sia così.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Asolo, 28 settembre 2021
Oggetto: Obbligo di Green Pass sui posti di lavoro
Gentile cliente,
in riferimento al nuovo Decreto legge 127 del 21 settembre 2021 che impone l’obbligo del Green Pass sui tutti i posti di lavoro, allego alla presente un breve riassunto del contenuto del decreto . Al momento non sono ancora state pubblicate le linee guida del Ministero.
Metto in evidenza che tale obbligo vale anche:
1) Per gli tutti autonomi (artigiani, commercianti e professionisti) nel momento in cui in qualità di soggetti esterni (ad esempio per un contratto di subappalto) accedono a luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo del green pass: l’obbligo ricade sia sul lavoratore autonomo che sul committente impresa che ha l’obbligo di verifica.
2) Per chi ha assunto colf / badanti.
Sintetizzando:
il DATORE DI LAVORO (o azienda/ufficio che riceve un lavoratore autonomo esterno) deve:
· Integrare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicando le modalità operative delle verifiche del Green pass nel rispetto della normativa sulla privacy (utilizzando per la verifica solo l’App VerificaC19);
· Informare per iscritto i lavoratori circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
· Informare i soggetti esterni (fornitori, consulenti, stagisti, autisti etc.) circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
· Esporre cartellonistica adeguata circa le nuove regole;
· Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e fornire ad essi adeguate istruzioni;
· Negare al lavoratore privo di Green pass l’accesso ai luoghi di lavoro e comunicare al lavoratore le conseguenze previste dal Decreto.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e porge i più
Cordiali saluti
Oggetto: Decreto sostegni e contributo a fondo perduto
Gentile cliente,
sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del nuovo Decreto Sostegni.
Le richieste potranno essere inviate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021.
Rientreranno nel contributo tutte la partite Iva, comprese società e professionisti :
- che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 (anche senza nessun calo di fatturato);
- oppure che hanno un ammontare medio mensile del fatturato 2020 inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019.
Sulla differenza dei fatturati medi 2020 / 2019 si applicheranno le seguenti percentuali per calcolare il contributo:
Se spettante, il contributo non sarà comunque inferiore a € 1.000 per le ditte individuali e a € 2.000 per le società, e comunque non sarà superiore a € 150.000.
Le regole dettagliate sui calcoli sono allegate sul file allegato alla presente, e come potrete constatare anche con una rapida occhiata vedrete che non è tutto così semplice.
Lo Studio verificherà per tutti i clienti i requisiti per l’accesso a detto contributo e se incaricato dai clienti potenzialmente interessati che verranno da noi contattati, provvederà ai calcoli e all’invio dell’Istanza all’Agenzia delle Entrate.
Come prima considerazione possiamo dire che se da una parte è positivo che non ci sia più la selezione per codici Ateco, dall’altra parte il calo di fatturato richiesto per rientrare nell’agevolazione è consistente e non è facile rientrare.
Inoltre per i piccoli artigiani / commercianti / professionisti che non fatturano mensilmente grandi somme, l’importo del contributo è normalmente poco rilevante e inferiore alla attese.
Alternativamente alla richiesta di accredito del contributo alle coordinate bancarie che verranno indicate nel modello, è possibile anche optare per l’utilizzo dello stesso in compensazione con altre imposte evitando così le problematiche di incasso che diversi nostri clienti hanno già avuto con i precedenti “ristori”. Problematiche che se non risolte celermente con la banca potrebbero portare alla perdita definitiva del contributo stesso.
Visto che non tutte le fattispecie sono chiare, e che sono stati menzionati nella normativa degli oscuri riferimenti a condizioni e limiti stabiliti dalla Commissione Europea, confidiamo in celeri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possibilmente prima della scadenza dell’invio, visti i risvolti penali e amministrativi a carico del contribuente in caso di presentazione di un’istanza non corretta o non spettante.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
PS: speriamo che a breve si trovi una soluzione definitiva alla pandemia perché è ormai chiaro a tutti che questi decreti non possono risolvere il disagio economico e sociale che stiamo vivendo da una anno a questa parte.
Cordiali saluti
OOggetto: Nuovo credito d'imposta acquisto di nuovi beni strumentali 2021-2022.
Gentile Cliente,
è stata approvata con la nuova legge finanziaria un credito d’imposta per gli acquisti (anche in leasing) di beni strumentali materiali e immateriali nuovi (non usati) già a partire dal 2021 e fino al 31.12.2022.
Potranno beneficiarne sia imprese che lavoratori autonomi (professionisti) solo se in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e con le regole sulla sicurezza del lavoro.
Non rientrano nell’agevolazione principalmente le autovetture e i fabbricati.
Il credito d’imposta per il 2021 è pari al 10%, mentre dal 2022 è pari al 6%. Se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di € il credito è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
E’ stato inoltre prorogato il credito d’imposta “industria 4.0” che nel 2021 consente un recupero del 50% dell’investimento se lo stesso è inferiore a 2.500.000 euro (se l’investimento è superiore a € 2.500.000, fino a 10.000.000 € si recupera il 30% di credito d’imposta).
In questo caso restano da predisporre tutti gli adempimenti già previsti (comunicazione al MISE, perizia asseverata per caratteristiche tecniche e interconnessione).
Oltre a conservare la documentazione, è necessario che nelle fatture / documenti sia riportato l’espresso riferimento normativo e quindi la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.1, co. Da 1051 a 1063, Legge n.178/2020”.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Enrico Comacchio
ggetto: Decreto sostegni e contributo a fondo perduto
Gentile cliente,
sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del nuovo Decreto Sostegni.
Le richieste potranno essere inviate dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021.
Rientreranno nel contributo tutte la partite Iva, comprese società e professionisti :
- che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 (anche senza nessun calo di fatturato);
- oppure che hanno un ammontare medio mensile del fatturato 2020 inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019.
Sulla differenza dei fatturati medi 2020 / 2019 si applicheranno le seguenti percentuali per calcolare il contributo:
[cid:image003.png@01D721B4.70BFB200]
Se spettante, il contributo non sarà comunque inferiore a € 1.000 per le ditte individuali e a € 2.000 per le società, e comunque non sarà superiore a € 150.000.
Le regole dettagliate sui calcoli sono allegate sul file allegato alla presente, e come potrete constatare anche con una rapida occhiata vedrete che non è tutto così semplice.
Lo Studio verificherà per tutti i clienti i requisiti per l’accesso a detto contributo e se incaricato dai clienti potenzialmente interessati che verranno da noi contattati, provvederà ai calcoli e all’invio dell’Istanza all’Agenzia delle Entrate.
Come prima considerazione possiamo dire che se da una parte è positivo che non ci sia più la selezione per codici Ateco, dall’altra parte il calo di fatturato richiesto per rientrare nell’agevolazione è consistente e non è facile rientrare.
Inoltre per i piccoli artigiani / commercianti / professionisti che non fatturano mensilmente grandi somme, l’importo del contributo è normalmente poco rilevante e inferiore alla attese.
Alternativamente alla richiesta di accredito del contributo alle coordinate bancarie che verranno indicate nel modello, è possibile anche optare per l’utilizzo dello stesso in compensazione con altre imposte evitando così le problematiche di incasso che diversi nostri clienti hanno già avuto con i precedenti “ristori”. Problematiche che se non risolte celermente con la banca potrebbero portare alla perdita definitiva del contributo stesso.
Visto che non tutte le fattispecie sono chiare, e che sono stati menzionati nella normativa degli oscuri riferimenti a condizioni e limiti stabiliti dalla Commissione Europea, confidiamo in celeri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possibilmente prima della scadenza dell’invio, visti i risvolti penali e amministrativi a carico del contribuente in caso di presentazione di un’istanza non corretta o non spettante.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
PS: speriamo che a breve si trovi una soluzione definitiva alla pandemia perché è ormai chiaro a tutti che questi decreti non possono risolvere il disagio economico e sociale che stiamo vivendo da una anno a questa parte.
Cordiali saluti,
Dott. Enrico Comacchio
Asolo, 12 marzo 2021
Gentile cliente,
stasera mi è sembrato di salire sulla macchina del tempo quando ho sentito che da lunedì 15 marzo in Veneto torneremo zona Rossa: dopo un anno torniamo quindi alle origini della Pandemia e possiamo così constatare che nulla è sostanzialmente cambiato.
E’ in corso di emanazione un nuovo Decreto Legge, di cui ho letto stasera la bozza.
In attesa che venga pubblicato, cerco però di riepilogare quali sono le restrizioni in Zona Rossa legate alle attività lavorative già entrate in vigore con il DPCM del 02.03.2021.
1) Spostamento solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
2) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (quindi tutti i negozi) fatta eccezione per i generi alimentari e quelli di prima necessità di cui all’allegato 23 alla presente. Cito alcune attività al dettaglio comuni ai nostri clienti che possono rimanere aperte:
a. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione incluse ceramiche e piastrelle in esercizi specializzati;
b. Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
c. Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti;
d. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, telefono.
3) Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (quindi ad esempio parrucchieri, estetisti). Restano aperte solo inserite nell’allegato 24, cioè lavanderie.
4) La ristorazione è consentita solo con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 anche con asporto;
5) Per i Bar l’asporto è consentito fino alle ore 18:00.
Ciò non toglie che possano essere previste altre più severe restrizioni anche in ambito Regionale, di cui se necessario vi darò conto.
Tutte le altre attività restano aperte.
Una volta pubblicato ufficialmente il Decreto, vi ragguaglierò se ci sono modifiche rilevanti rispetto a quanto vi ho scritto stasera.
Vorrei avvisare tutti i clienti che il nuovo decreto ristori ad oggi non risulta ancora approvato: vi contatteremo noi appena sarà pubblicato e saranno chiarite le modalità di accesso allo stesso.
Ognuno di noi si confronta con problemi economici legati alla pandemia più o meno grandi, ma bisogna essere fiduciosi perché nella storia dopo una grande crisi c’è sempre stata un grande ripresa.
Io confido che tra qualche mese la storia si ripeterà, anche se il momento storico che stiamo vivendo non penso lo dimenticheremo mai.
Un abbraccio a tutti,
Dott. Enrico Comacchio
Gentile Cliente,
faccio seguito alla precedente mail dove l'ho informata in merito all'Ordinanza restrittiva della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020.
La stessa, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 <https://app.box.com/s/43kdhlr70j25vaufk1n4br6jyaal79qg>, rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso.
Dal 24 DICEMBRE si applicherà il nuovo Decreto Legge n. 172, che ha istituito la
- ZONA ROSSA nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2,3, 5 e 6 gennaio
- ZONA ARANCIONE nei giorni 28,29 30 dicembre e 4 gennaio.
Cerco di riepilogare solo gli aspetti più importanti relativi all'esercizio delle attività economiche relativamente a quelle esercitate dai clienti del nostro Studio:
Non allego il DL 172 in quanto rimanda ad altri precedenti decreti: allego invece una tabella riepilogativa pubblicata nelle FAQ della Regione Veneto che cerca di schematizzare il tutto.
Nei giorni in zona ROSSA:
1) Vietato lo spostamento anche dentro il comune salvo che per lavoro, necessità, salute, rientro presso l'abitazione;
2) Sospese le attività commerciali al dettaglio , fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (ferramenta, articoli igienico sanitari, fiori e piante, commercio per corrispondenza e via internet: per l'elenco completo vedi allegato);
3) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio ....nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.
4) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, saloni di barbiere e parrucchiere);
Nei giorni in zona ARANCIONE:
1) Vietato lo spostamento in entrata e in uscita dal comune salvo che per lavoro, necessità, salute, rientro presso l'abitazione. Dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
2) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio ....nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.
Attenzione: tutti i giorni tra il 24 dicembre e il 6 gennaio è comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sicuramente non è facile adattarsi così velocemente a tutti questi cambiamenti e regole spesso complesse: lo Studio resta a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.
Vi Auguro comunque Buone Feste, anche se di feste forse ne faremo poche, confidando in un miglior 2021.
Gentile cliente,
volevo riassumerle le nuove restrizioni attinenti all'esercizio delle attività economiche previste con l'ordinanza della Regione Veneto n.169 del 17.12.2020 (per il testo completo si veda l'allegato).
Eventuali disposizioni più restrittive di fonte statale che dovessero entrare in vigore successivamente in Veneto, prevalgono sulle previsioni di questa ordinanza.
A) Misure relative allo spostamento individuale
1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
2. Servizi alla persona
E' sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
3. Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.
............. (omissis)
10.Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale (vedi allegato)
C) Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
1. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a n. 1 cliente per volta; b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.
............. (omissis)
4. Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto
D) Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
2. Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.
3. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.
4. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.
5. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
6. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.
7. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata
Eventuali disposizioni più restrittive di fonte statale che dovessero entrare in vigore in Veneto, prevalgono sulle previsioni di questa ordinanza."
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti sperando di esservi per quanto possibili utili nonostante la confusione legislativa.
Cordiali saluti.
Gentile cliente,
come ormai saprà da ieri sera è possibile presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate per il contributo a Fondo Perduto di cui all’art.25 del DL n.34 del 19 maggio 2020, non ancora convertito in Legge.
In allegato troverà tutti i dettagli del caso e i conteggi e le verifiche che ci sono da fare: come potrete vedere non si tratta di poca cosa.
Vorrei però sottolineare alcuni aspetti:
1) Non rientrano i professionisti iscritti alla gestione separata e i professionisti iscritti alle proprie casse (architetti, geometri, veterinari, ingegneri, avvocati etc.) e le Holding.
2) Non rientrano le società che si trovavano già in difficoltà il 31.12.2019 (Reg.UE n.651 del 17.06.2014).
3) È uscita sabato sera 13 giugno la circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce molti dei punti dubbi (non tutti): ora capirete che il tempo tecnico per studiarla e confrontarmi con gli articoli / corsi on line me lo sono preso domenica e lunedì: penso ormai sia giunto il tempo di terminare con gli slogan che ci somministrano quotidianamente facendo credere agli imprenditori che bastano pochi istanti per predisporre la pratica e un clic per avere i soldi dopo sette giorni: se tutto fosse così semplice e chiaro non sarebbe certo stata necessaria una Circolare uscita il giorno prima dell’inizio del periodo previsto per fare le domande (dal 15 giugno al 13 agosto 2020) , né avrebbero avuto un senso tutte le decine di articoli pubblicati sulle riviste specializzate tra le quali in primis il Sole24ore per cercare di venire a capo di un articolo del decreto che ancora deve essere convertito in legge, che non spiega tra le altre cose cosa si intenda per “fatturato”, termine essenziale per predisporre la domanda e fare i conteggi del contributo. Cito il Sole24Ore del 13.06.2020 dove Raffaele Rizzardi, esperto di Iva di lungo corso, inizia così l’articolo commentando proprio questi aspetti del contributo: “Quando il legislatore si esprime utilizzando un linguaggio che i non giuristi utilizzano quando si incontrano al bar o al mercato, i dubbi interpretativi rischiano di trascinarsi nel tempo e di essere risolti spesso a danno del cittadino”.
4) Per il controllo dei Ricavi, dato necessario per verificare la percentuale del contributo spettante, le istruzioni fanno riferimento ad alcuni righi della dichiarazione dei redditi 2020 x 19: quindi per essere certi di non sbagliare dovremmo prima fare la dichiarazione dei redditi, e dopo compilare l’istanza del contributo: c’è quindi un cortocircuito clamoroso nelle verifiche perché se voglio richiedere in fretta il contributo dovrei aver già fatto la dichiarazione, cosa ad oggi impossibile.
5) L’Agenzia delle Entrate pur disponendo di tutte le fatture elettroniche non farà nessun controllo preliminare e accetterà tutte le domande: questo non è corretto perché sarebbe giusto che già in fase di invio avvenissero i controlli sui dati inviati per evitare errori.
6) Infatti nel caso recupero del contributo totale o parziale da parte dell’Agenzia delle Entrate è prevista oltre alla sanzione dal 100% al 200% + interessi, la reclusione da 3 mesi a 6 anni più le sanzioni accessorie: cito sempre il Sole24Ore “E’ opportuno compilare con cura le istanze al fine di evitare ogni possibile errore”. Pensate che l’Agenzia delle Entrate si concede 8 anni di tempo per fare le verifiche: un’enormità.
Spero quindi di essere stato chiaro: le domande richiedono il tempo materiale per fare le verifiche e poi verranno inviate dal nostro Studio all’Agenzia delle Entrate, anche con il vostro aiuto e collaborazione soprattutto nel caso emettiate i DDT perché quelli lo Studio non li può tenere monitorati: tutto questo comunque nel più breve tempo possibile, compatibilmente anche con la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Non esiste un click day, né i fondi sono ad esaurimento, né le domande verranno analizzate in base alla sequenza di arrivo: chi ha diritto riceverà il contributo, questo ci dice l’Agenzia delle Entrate.
La nostra casa di software ha previsto che nell’arco di una settimana circa dovrebbe fornirci un programma per velocizzare l’iter: spero sia così perché inserire manualmente tutte le pratiche richiederebbe troppo tempo visti anche i rallentamenti che inevitabilmente avrà il sito. Il programma ci dovrebbe consentire un rapido controllo e invio delle pratiche in tempi molto più brevi (almeno così mi auguro).
Lo Studio provvederà per tutti i clienti (eccetto i professionisti che sono esclusi) a fare le verifiche per capire chi abbia diritto al contributo e nei prossimi giorni vi contatteremo per le firme del caso.
Spero che il Governo capisca che fare le dichiarazioni dei redditi e contemporaneamente le verifiche e le domande per i contributi è veramente impossibile, pur lavorando anche di sabato e domenica: mai come quest’anno serve una proroga delle dichiarazioni dei redditi, e mai come quest’anno nulla viene detto a proposito.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti
Gentile cliente, è stato recentemente approvato il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Non ve lo allego perché rischiamo di intasare lo spazio delle mail !!
Parliamo di 266 articoli più allegati, non raggruppati per capitoli, molto difficili da leggere perché fanno continui rimandi ad altre leggi. Quindi per capire bene un articolo ci si impiega veramente molto tempo.
Teniamo presente che questo Decreto, come i precedenti decreti emanati durante questo frangente del COVID-19 (es. Cura Italia, Liquidità etc..), dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e quindi ci saranno sicuramente modifiche su modifiche. Non solo, ma le misure di maggior rilievo per diventare operative richiedono la pubblicazione di futuri provvedimenti attuativi.
Le misure sono moltissime e quindi volevo indicarvi su quali agevolazioni il nostro Studio focalizzerà la sua attenzione.
Per tutti i clienti approfondiremo le seguenti agevolazioni:
1) Taglio dell’Irap a saldo per il 2019 e prima rata di acconto 2020 (Art.24): ci sono ancora dubbi su come fare i calcoli e quindi attendiamo delle indicazioni che speriamo saranno date a breve visto che le scadenze fiscali (30 giugno e 30 luglio) ancora non sono state prorogate. Questa agevolazione si applica sia alle imprese che ai professionisti, non per le Holding.
2) Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (Art. 125): questo articolo ha abrogato quanto previsto nei Decreti Cura Italia e Liquidità, e prevede a favore di imprese, professionisti ed ENC un credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di € 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispostivi di protezione (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari), termometri, termoscanner, etc. conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- Prodotti detergenti e disinfettanti;
- Dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi etc.).
Usciranno le disposizioni attuative dall’Agenzia delle Entrate.
Consiglio dello Studio: se acquistate questi dispositivi fatevi fare delle fatture dedicate e fatevi dare le schede tecniche per essere certi che rientrino nell’agevolazione.
3) Indennità 600 euro per artigiani, commercianti, agenti di commercio, professionisti e Amministratori iscritti alla Gestione Separata Inps (Art.84): tutti quelli che ne avevano diritto per il mese di Marzo (PS: ad alcuni non è ancora pervenuta), è ora prevista anche per il mese di Aprile. Nonostante il Decreto preveda al co.12 la presentazione di apposita domanda, l’Inps ha comunicato che coloro che hanno già presentato la domanda per marzo non sono tenuti ad una nuova richiesta.
Consiglio dello Studio: informateci se tra qualche settimana non riceverete la seconda tranche.
- Professionisti iscritti alle proprie casse (architetti, avvocati, ingegneri, geometri etc.): l’Art.78 ha esteso la spettanza anche per i mesi di aprile e maggio 2020: verificate le istruzioni fornite dalle Singole Casse.
4) Nuova indennità di € 1.000 per Maggio solo per professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps non titolari di pensione (Art. 84 co. 2 e 3): spetta in caso di riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (Marzo e Aprile) 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre (Marzo e Aprile) 2019. Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi percepiti (INCASSATI) e le spese effettivamente sostenute (PAGATE) nel predetto periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Bisognerà presentare specifica domanda all’Inps, la quale farà opportuni riscontri con l’Agenzia delle Entrate.
Consiglio dello Studio: lo Studio non dispone dei dati per fare i conteggi. Dovete
a) stampare gli estratti conto di Marzo e Aprile 2019 e 2020 e evidenziare le entrate e le uscite relative all’attività (che naturalmente dovranno essere debitamente documentate da fatture o altro (assicurazioni etc..);
b) verificare fatture pagate e incassate per cassa in Aprile e Maggio 2019 e 2020;
e poi contattare lo Studio per verificare insieme i conteggi.
5) Contributo a Fondo Perduto (Art. 25):
- spetta ai titolari di reddito d’impresa, compresi Artigiani e Commercianti;
- NON spetta ai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps oppure alle proprie Casse Private (Ingegneri, Architetti, Avvocati etc.). Non spetta alle Holding.
- spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
ES: Fatturato Aprile 2019: 60.000 x 2/3 = 40.000. Per avere l’agevolazione il fatturato di Aprile 2020 deve essere inferiore a 40.000.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Al riguardo dovrebbe valere quanto precisato dall’AE nella Circ. n.9/2020.
• per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero,
• mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019. Quindi vanno considerate le operazioni eseguite ad Aprile che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di Aprile, a cui vanno sommati i corrispettivi delle operazioni effettuate ad aprile non rilevanti ai fini Iva (fatture da emettere).
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel 2019;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel 2019.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per le società.
Uscirà uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e la domanda andrà presentata entro 60 gg. esclusivamente in via telematica, anche tramite il nostro Studio se ci avete delegati al cassetto fiscale o per la fatturazione elettronica.
Consiglio dello Studio: Vi inoltreremo i nostri dati in modo che possiate opportunamente verificarli ed integrarli (ad esempio con le eventuali fatture da emettere).
ATTENZIONE: nel caso in cui il contributo non sia in tutto o in parte spettante, oltre al recupero del contributo più le sanzioni dal 100% al 200% ed i relativi interessi, è prevista la denuncia penale che prevede la reclusione da 6 mesi a tre anni.
6) Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (Art.28)
È previsto a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo e agli ENC, ed è pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / professionale).
Merita evidenziare che il bonus spetta anche agli enti non commerciali, enti del Terzo settore (ETS), enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, senza bisogno di dimostrare la riduzione del fatturato.
L’agevolazione in esame è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa.
E’ commisurato all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatore, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
E’ utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni.
Entra nel conteggio europeo “de minimis”.
7) Versamenti sospesi di marzo, aprile e maggio (Art.126 e 127): premesso che il differimento dei versamenti e degli adempimenti è veramente un guazzabuglio, e che ogni caso andrà quindi analizzato in modo specifico, è prevista al 16 settembre 2020 la ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in 4 rate mensili, ferme restando le specifiche già approvate con i precedenti decreti (es: riduzione di almeno il 33% del fatturato etc..).
Lo stesso dicasi per le comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati 36 bis e 36 ter se scadenti nel periodo 08.03 – 18.05.2020 (considerati tempestivi), mentre quelli scadenti dal 19.05. al 31.05.2020 possono essere effettuati senza sanzioni e interessi.
Per le cartelle di pagamento risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.08.2020. I versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.09.2020.
Spero che quanto spiegato vi sia utile e chiaro nei limiti del possibile vista la complessità, e terremo monitorate queste agevolazioni per verificare se potrete o meno rientrarci.
Se non siete interessati a queste agevolazioni o volete provvedervi in autonomia, vi prego di avvertirci.
Per gli onorari del nostro lavoro vedremo mano a mano la complessità delle verifiche da fare e delle richieste da inoltrare.
Capirete che lo sforzo che dobbiamo affrontare durante le dichiarazione dei redditi, a cui si sommano le domande di cassa integrazione non è indifferente, soprattutto perché ci piacerebbe che arrivassero effettivamente gli aiuti economici di cui tutti sentiamo ormai la necessità.
Purtroppo ci muoviamo ancora su un terreno dove la chiarezza dei provvedimenti non c’è, anche perché forse è stata messa troppa carne al fuoco.
E’ chiaro che chiederemo anche la vostra collaborazione per reperire eventuali dati non in nostro possesso necessari per fare le verifiche del caso.
Seguirà un’altra mail con tutte le altre novità di rilievo che ritengo utile segnalarvi e alle quali avete già posto frequenti quesiti.
Un caro saluto,
Gentile cliente,
in allegato troverà le altre principali novità fiscali del Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020.
Vi riepilogo che argomenti di maggior interesse che troverete nell’allegato:
1) Prolungamento scadenza Durc al 15.06.2020;
2) Nuova Detrazione del 110%: cessione del credito, visto di conformità e asseverazione. Si attende un provvedimento attuativo.
3) Ripresa versamenti sospesi (tabelle riepilogative)
4) Differimento attivazione Registratore Telematico: fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere lo scontrino / ricevuta fiscale cartacea, pur con l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi (non cambia niente fino a fine anno);
5) Bonus Vacanze: per nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 €;
6) Bonus acquisto biciclette: solo pochi clienti potranno usufruirne, visto che è previsto solo per i maggiorenni residenti in Capoluoghi di Regione, Città Metropolitane, capoluoghi di provincia, Comuni con più di 50.000 abitanti.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Un caro saluto
Gentile cliente,
le invio:
- il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 con i relativi allegati;
- Il protocollo sulla sicurezza da rispettare negli ambienti di lavoro;
- L’ordinanza della Regione Veneto del 13 aprile 2020, che è strettamente connessa con il DPCM.
La invito a controllare il suo codice Ateco visto che ne sono stati aggiunti alcuni (se ha bisogno di aiuto contatti pure lo Studio).
Le volevo anche ricordare che oltre alla domanda alla prefettura se si fa parte di attività connesse ad una filiera per cui è prevista la possibilità di lavorare,
è possibile ora inviare una nuova domanda alla prefettura per l’accesso ai locali aziendali del/i titolare / soci lavoratori e dei dipendenti necessari per lo svolgimento di attività di:
o Vigilanza
o Attività conservative e di manutenzione;
o Gestione dei pagamenti;
o Attività di pulizia e sanificazione
o Spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
o Ricezione in magazzino di beni e forniture
Lo Studio Resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Gentile cliente,
il Ministero ha modificato dal 25 marzo l’elenco delle attività che possono operare (il famoso allegato 1) e ve lo allego.
In modo generalizzato è comunque previsto al comma 3 che “le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.
Continue modifiche vuol dire aumento della confusione e stress per imprese, lavoratori, forze dell’ordine (e commercialisti !!!!).
Un caro saluto,
Studio Associato Dott.ri
Sophia Gasparini e Dott. Enrico Comacchio
Gentile Cliente,
siamo stati tutti bombardati dai mezzi di informazione dalle misure previste dal DL n.18/2020 detto “CURA ITALIA” già da prima che entrasse in vigore il 17 marzo (e si potesse leggerlo a partire dal 18 marzo).
Ho atteso fino ad ora per scrivervi perché speravo che prima del fine settimana uscissero delle prime informazioni concrete su come usufruire delle varie misure varate dal Governo: nel Decreto queste informazioni non ci sono e usciranno quindi prossimamente. Lo Studio vi avviserà prontamente non appena queste istruzioni verranno pubblicate, e vi aiuteremo se lo richiedete a presentare le varie richieste.
Vi anticipo che quando ho letto il Decreto appena sfornato (che ricordiamo deve essere convertito in Legge entro 60 giorni, e potrebbe quindi essere modificato nella sua stesura definitiva), mi sono reso conto della sua enorme complessità.
Vi riporto un passo di una rivista tributaria (SP SEAC del 18.03.2020): “Il Decreto è estremamente complesso….. Il quadro normativo è estremamente articolato e la lettura, unitamente all’interpretazione delle disposizioni ivi contenute, è molto difficile. Nell’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto, sarà agevole commettere errori e …. sarebbe stato auspicabile un intervento avente una diversa portata…. Le misure previste non saranno sufficienti ad assicurare agli operatori la liquidità necessaria per i prossimi mesi, inoltre alcuni versamenti non risultano affatto sospesi. Sussiste quindi il rischio che l’obiettivo ambizioso di evitare la chiusura di numerose attività sia già “fallito”. Speriamo il Governo si renda conto di questo e nei prossimi giorni agisca di conseguenza.
Passo ora in rassegna cercando di sintetizzarli (anche se non è facile) gli articoli del Decreto che ritengo per voi clienti di maggior interesse. Il Decreto lo trovate in allegato.
1) CASSA INTEGRAZIONE (Art.da 19 a 22): sostanzialmente per quasi tutte le attività è stata prevista la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione. Quello che ci si aspettava era una semplificazione delle procedure per accedervi che invece non c’è stata, e questo è da più parti criticato. Inoltre gli strumenti di cassa integrazione previsti sono diversi (FSBA, CIGO, FIS, CIGD) e ciò aumenta la confusione. E’ comunque prevista generalmente la retroattività dell’inizio della cassa integrazione a tutto il mese di marzo.
Comuni a tutte le diverse forme di Cassa Integrazione sono : la convocazione dei sindacati CGIL, CISL, UIL, la redazione e firma del verbale sindacale, la presentazione della domanda dell’impresa che deve provare con documenti lo stato di difficoltà causato dal COVID-19, le domande dei singoli dipendenti. I documenti da predisporre sono molti e quindi contattateci per capire se è conveniente presentare la domanda. Tenete presente che è richiesta prima della cassa integrazione la fruizione delle ferie residue dei dipendenti.
Indicazioni dello Studio: a) contattateci per valutare se presentare la domanda; b) ad oggi mancano ancora delle indicazioni operative, me si può iniziare l’iter con i sindacati.
2) CONGEDO DEI GENITORI DI 15 GIORNI ANCHE NON CONSECUTIVI PER LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELLE SCUOLE A DECORRERE DAL 5 MARZO (Art. 23):
a. Genitori Dipendenti del Settore Privato: per i figli di età non superiore a 12 anni, congedo con un’indennità del 50% della retribuzione. Il congedo lo riconosce il datore di lavoro.
b. Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: per i figli di età non superiore a 12 anni, congedo con un’indennità per ciascuna giornata pari al 50% di 1/365 del reddito base di calcolo per la maternità;
c. Genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps: per i figli di età non superiore a 12 anni, indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale, diversa a seconda della tipologia di lavoro svolto.
Per i dipendenti del settore privato con figli da 12 a 16 anni, diritto al congedo non retribuito per il periodo di sospensione delle scuole.
Condizioni per usufruire del congedo: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Indicazioni dello Studio: ad oggi mancano ancora le istruzioni dell’Inps
3) BONUS PER L’ACQUISTI DI SERVIZI DI BABY SITTING DI 600 EURO (IN ALTERNATIVA AL CONGEDO DI CUI AL PUNTO 2). (Art.23)
Spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (es. veterinari, architetti, etc…) subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari.
Indicazioni dello Studio: ad oggi mancano ancora le istruzioni dell’Inps
4) LA QUARANTENA NEL SETTORE PRIVATO E’ EQUIPARATA ALLA MALATTIA (Art. 26)
5) BONUS 600 EURO PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA EROGATO DALL’INPS (Art.27 e 28):
Sono esclusi i professionisti iscritti alle proprie casse di previdenza (Veterinari, Architetti, Avvocati etc..) e gli Agenti di Commercio.
Indicazioni dello Studio: ad oggi mancano ancora le istruzioni dell’Inps. (L’Inps aveva proposto un Click Day, cioè chi prima manda la richiesta ha il bonus e gli altri niente, ma viste le proteste sembra non verrà fatto).
ATTENZIONE: PER QUESTI BONUS EROGATI DALL’INPS, CHE SONO QUELLI CHE VERRANNO RICHIESTI DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI NOSTRI CLIENTI,
PROBABILMENTE SARA’ NECESSARIO IL PIN DELL’INPS:
CONSIGLIAMO A TUTTI GIA’ DI RICHIEDERLO ONLINE DAL SITO DELL’INPS, OPPURE DI CONTATTARE SUBITO LO STUDIO SE AVETE DIFFICOLTA’,
PERCHE’ PASSANO DI SOLITO DIVERSI GIORNI PER IL RILASCIO.
6) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI ED ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’EMERGENZA CODIV-19 (Art. 43)
Indicazioni dello Studio: ad oggi mancano ancora le istruzioni dell’Inail e/o Invitalia
7) FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (Art.44)
Per lavoratori dipendenti e autonomi per a causa COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. E’ istituito dal Ministero del Lavoro.
Dovrebbe valere anche per gli iscritti agli ordini professioniali.
Indicazioni dello Studio: ad oggi mancano ancora le istruzioni che saranno emanate entro 30 gg.
8) SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI PER 60 GG. DAL 17.03.2020 (Art.46)
Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (non si può licenziare per mancanza di lavoro).
9) MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO (Art. da 49 a 53)
Sono molti gli interventi dello Stato a garanzia dei prestiti bancari per le piccole e medie imprese.
Si va dalla rinegoziazione dei debiti purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere, al nuovi finanziamenti a 18 mesi per un importo non superiorea 3.000 euro.
Indicazioni dello Studio: contattare la Banca con cui avete finanziamenti in essere.
10) MUTUI PRIMA CASA: FONDO GASPARRINI ESTESO A LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI (Art. 54)
Viene richiesta l’autocertificazione di aver registrato in un trimestre successivo al 21.02.2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
Non è richiesto l’ISEE.
Indicazioni dello Studio: contattare la Banca
11) SOSPENSIONE MUTUI / LEASING PER LE MICRO / PICCOLE / MEDIE IMPRESE (Art.56)
Il pagamento delle rate è sospeso fino al 30.09.2020.
La sospensione vale anche per i prestiti non rateali.
Non avranno accesso le imprese con esposizione debitorie deteriorate.
Indicazioni dello Studio: contattare la Banca / Leasing per presentare domanda di sospensione dei pagamenti su modello predisposto dalle banche.
12) PREMIO AI DIPENDENTI DI 100 € CALCOLATO IN PROPORZIONE AI GIORNI LAVORATI NEL MESE DI MARZO (Art. 63)
Spetta a partire dalla retribuzione di Aprile e comunque entro fine anno, se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente è non superiore a 40.000 euro.
13) CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONEDEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Art. 64)
Spetta alle imprese e professionisti nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro
Indicazioni dello Studio: uscirà un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
14) CREDITO D’IMPOSTA DEL 60% DEL CANONE DI LOCAZIONE DI MARZO 2020 PER BOTTEGHE E NEGOZI CAT. C/1 (Art. 65)
Spetta solo ai soggetti esercenti attività d’impresa (non ai professionisti), ed è utilizzabile solo in compensazione.
Indicazioni dello Studio: attendiamo istruzioni ministeriali.
15) SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE CARTELLE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE SCADENTI NEL PERIODO DALL’ 8 MARZO AL 31 MAGGIO (art. 68).
Non sono invece state sospese le rate degli avvisi bonari, e questo mi sembra profondamente ingiusto.
16) PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO SCADUTI O IN SCADENZA SUCCESSIVAMENTE AL 17 MARZO, AL 31 AGOSTO 2020 (aer.104).
17) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art.61 e 62) :
Premetto che la proroga del versamento del 16 marzo è stato gestito come al solito, cioè fuori tempo massimo visto che il decreto è entrato in vigore il 17 marzo e fino al 18 marzo non era possibile leggerlo. Stendiamo un velo pietoso.
Per i clienti che non hanno pagato perché non avevano fondi, con un fatturato fino a 2.000.000 di euro, è prevista la proroga al 01.06.2020 senza sanzioni e interessi, eventualmente in 5 rate mensili.
Solo per ristoranti, bar, pasticcerie, trasporto merci e passeggeri è prevista la proroga al 01.06.2020, dei versamenti di ritenute lav.dip. e assimilato, contributi e Inail scadenti dal 02.03 al 30.04.2020.
Il riassunto delle scadenze che vi ho fatto sopra, è frutto di uno studio in realtà complicatissimo della normativa. Mi auguro ci siano dei chiarimenti ministeriali: se non fosse corretto provvederò a rettificare quanto scritto.
Penso sarebbe stato opportuno bloccare i versamenti almeno del 16 aprile per tutti ………..
18) AGENTI DI COMMERCIO E PROFESSIONISTI CON RICAVI FINO A 400.000 €: NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D’ACCONTO DA PARTE DEL SOSTITUO D’IMPOSTA di compensi pagati dal 17.03 al 31.03.2020 (Art.62)
Se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente e ne fa richiesta.
Il versamento della ritenuta verrà fatta il 01.06.2020 direttamente dal percipiente (professionista/agente).
Mi pare una misura poco significativa
19) MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (Art.71)
Saranno previste con Decreto del Ministero dell’Economia forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono di una o più delle sospensioni dei versamenti previste e ne diano comunicazioni al Ministero.
Cioè potevo non pagare un tributo perché era sospeso ma ho pagato lo stesso e quindi chiedo una medaglia !! Peccato che il 16 marzo chi ha pagato lo ha fatto non per solidarietà, ma perché il Ministero non ha informato per tempo !
Si chiude così per sorridere un po’ in tempi non facili per il contagio violento che stiamo vivendo che mette a dura prova le famiglie e la nazione intera.
Le notizie che arrivano non sono ancora confortanti.
La prossima settimana, a meno che nei prossimi giorni il ministero non ci obblighi alla chiusura dell’ufficio, lo Studio si organizzerà così:
- Alla mattina solo servizio paghe
- Al pomeriggio servizio contabilità
Non riceveremo però nessuno in ufficio a meno che non sia estremamente necessario e improrogabile.
Comunque io riceverò i clienti al di fuori dell’orario di ufficio per evitare contatti e cioè dalle ore 12:30 alle 14:30 e dopo le ore 18:30.
Spero comprenderete che non possiamo mettere a repentaglio la nostra salute e quella dei nostri familiari se non per validi motivi.
Un caro saluto a tutti e chiamateci pure per tutti i dubbi che vi verranno leggendo.
Gentile cliente,
il Decreto sul Coronavirus dell’8 marzo sta cambiando le nostre abitudini soprattutto se operiamo nelle province di Padova, Treviso e Venezia e si applicherà fino al 3 aprile 2020.
Il Decreto ha creato dubbi e perplessità in quanto non solo è stato riformulato varie volte prima della sua versione definitiva, ma inoltre deve essere interpretato per poterlo applicare concretamente nella vita anche lavorativa di tutti i giorni.
Il Ministero dell’Interno ha rilasciato una circolare che prova a dipanare alcuni dubbi (vedi allegato).
La premessa è che questo provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni di quelli precedenti: la creazione di quest’area unica (tutta la Lombardia + 14 province tra le quali PD, TV e VE), sostituisce le precedenti “zone rosse”.
Sintetizzando:
1) “Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori …. nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio…..” : la protezione civile ha confermato che non sono previste limitazioni al transito e trasporto merci.
La Circ. specifica che rileveranno i documenti comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, mentre per le situazioni di necessità si tratta di attività indispensabili per tutelare un diritto primario. I motivi di salute possono indentificarsi in terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o domicilio.
Fatto salvo il diritto al rientro nel domicilio, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto mediante la compilazione di un’autodichiarazione penalmente rilevante utilizzando i moduli in dotazione delle Forze di Polizia, anche seduta stante (vedi allegato).
Quindi non è necessario precompilare l’autocertificazione. Consiglio ai dipendenti di tenere una copia dell’ultima busta paga, e ai titolari e soci almeno una copia della visura camerale + eventuali mail / ordini per dimostrare dove ci si sta recando per motivi di lavoro.
2) Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie;
3) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
4) Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente sempre garantendo la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
5) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie e punti vendita di generi alimentari;
6) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere etc.
Volevo poi avvisare che ad oggi non è ancora stata approvata la cassa integrazione in deroga.
Le associazioni artigiane hanno invece attivato la possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) per i dipendenti e i titolari artigiani, che richiede però obbligatoriamente un accordo sindacale oltre ad una serie di domande e documentazione da presentare.
Permangono gli strumenti della CIGO.
Per i Datori di Lavoro: consiglio di coinvolgere i vostri consulenti della sicurezza del lavoro / medico competente per capire se è necessario documentare le misure di sicurezza che avete adottato per evitare la trasmissione del virus, prendendo spunto dalle Misure igieniche e sanitarie previste dall’allegato 1 al Decreto (ultima pagine del decreto allegato).
Vista la situazione molto complessa ed in continua evoluzione, vi consigliamo di tenere il più possibile i contatti via mail e telefono sia con il nostro Studio che più in generale con tutti i vostri clienti e fornitori, per evitare contagi e periodi di quarantena obbligatoria per voi e i vostri dipendenti, che potrebbero produrre danni alla salute anche ai vostri cari e ripercussioni economiche di sicuro impatto.
Vi terremo informati sull’evolversi della normativa in merito, attendendo le misure a sostegno delle imprese che ad oggi sono state solo annunciate.
Cordiali saluti,
Gentile cliente,
ormai sarete stanchi di leggermi, ma è veramente difficile tenervi informati vista la valanga di decreti che il governo sta scrivendo purtroppo in modo poco chiaro e con regole troppo complesse visto il momento che stiamo vivendo.
In merito alla scadenza delle tasse / contributi del 16 aprile il decreto non è ancora stato approvato e presumo che verrà approvato dopo la scadenza.
La stessa cosa che ricorderete è avvenuta per il pagamento dell’F24 del 16 marzo: la circolare che spiega chi aveva diritto o meno alla proroga dei versamenti del 16 marzo è uscita il 3 aprile ed è lunga ben 74 pagine.
Per di più ora il governa sembra orientato a concedere lo slittamento dei versamenti scadenti il 16 aprile al mese di giugno solo se i ricavi di marzo 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto a quelli di marzo 2019.
Il riferimento ai ricavi che può sembrare “semplice” in realtà genera molte complessità nei conteggi con perdite di tempo non indifferenti per capire se venga rispettata o meno la riduzione del 33% (vedi il sole24ore di oggi).
A questo punto il consiglio pratico che posso darvi è il seguente:
1) Se non avete molta liquidità, oppure avete dubbi su come ripartirà il lavoro nei prossimi mesi, non pagate e poi a giugno vedremo se dovete pagare o meno la sanzione.
Chi ha tenuto completamente chiusa l’attività a marzo e non ha fatto fatture può ragionevolmente ritenere che la riduzione dei ricavi superi il 33%.
2) Se invece avete liquidità e una discreta tranquillità conviene pagare per non trovarsi poi con una serie di pagamenti che si accavallano quest’estate: ancora non ci hanno parlato di proroghe per le tasse delle dichiarazioni dei redditi.
Mi piacerebbe darvi informazioni più precise e dettagliate, ma ad oggi non è possibile.
Cordiali saluti,
Gentile cliente,
come già precedentemente comunicatole con l’informativa relativa alle novità della Legge Finanziaria, le ricordo che per l’acquisto nel 2020 di beni strumentali nuovi è previsto il nuovo credito d’imposta che in parte ricalca i precedenti:
1) Maxi Ammortamento: Ora credito d’imposta del 6% del costo di acquisto, (anche in leasing). Vale per le imprese e i professionisti.
2) Iper Ammortamento: Ora credito d’imposta del 40% del costo di acquisto, (anche in leasing) + 15% del costo dei beni immateriali nuovi. E’ sempre richiesta l’interconnessione e la perizia che attesti che tutti i requisiti tecnici e l’interconnessione sono soddisfatti (Impresa 4.0). Vale solo per le imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione F24 in 5 quote annuali (3 per i beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (ovvero l’interconnessione).
ADEMPIMENTI RICHIESTI PER POTER UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA
1) La fattura e gli altri documenti relativi all’acquisto (ordine, contratto, bonifici bancari) devono riportare l’espresso riferimento alla normativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.1, co. Da 184 a 194 della Legge n.160/2019”;
2) Bisogna conservare a pena di revoca, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile;
3) Inviare comunicazione al MISE (sono ancora da stabilire termini e modalità di presentazione): probabilmente questo adempimento interesserà esclusivamente il credito d’imposta Impresa 4.0.
Ricordo che l’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e al versamento dei contributi Inps e Inail dei lavoratori.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate una Circolare che approfondisca l’argomento.
Quando ciò avverrà vi comunicherò eventuali variazioni rispetto a quanto scritto. Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
STUDIO GASPARINI COMACCHIO
Gentile cliente,
le scrivo in quanto lei è un contribuente privato senza partita Iva, (anche in qualità di socio o collaboratore familiare).
Solitamente lei provvede personalmente all’invio dell’F24 all’Agenzia delle Entrate.
Sono state introdotte nuove restrizioni all’utilizzo dell’Home Banking.
Sintetizzando, con il servizio home banking si possono presentare solo F24 senza nessuna compensazione.
In caso di utilizzo di crediti in compensazione anche parziale (quindi con F24 che rimane a debito), è necessario utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
La sanzione per l’utilizzo del canale sbagliato di trasmissione è molto rilevante.
Il consiglio che possiamo darle per evitare inutili sanzioni è quello di semplificare ed utilizzare sempre il canale Fiscoline per inviare l’F24, eventualmente attivando le credenziali di accesso nel caso in cui ne sia sprovvisto.
Sconsigliamo invece di utilizzare diversi sistemi di presentazione dell’F24 (un F24 lo invio con l’home banking, un F24 lo porto in banca cartaceo, uno lo invio con Fisconline, uno lo invia il nostro Studio), perché questo crea solo confusione e non possiamo così garantirle un servizio adeguato.
In alternativa può incaricare il nostro Studio affinché provveda all’invio dell’F24 per suo conto con il canale Entratel.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Studio Gasparini Comacchio
Gentile cliente,
le scrivo in quanto lei è un contribuente titolare di partita Iva e solitamente provvede personalmente all’invio dell’F24 all’Agenzia delle Entrate.
Sintetizzando, le ricordo che era già stabilito che con il servizio home banking si potevano presentare solo F24 senza nessuna compensazione.
In caso di utilizzo di crediti in compensazione anche parziale (quindi con F24 che rimane a debito oppure a zero), era quindi già necessario utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Novità: nel caso in cui lei abbia lavoratori dipendenti e per questo ricopra anche il ruolo di sostituto d’imposta per i suoi dipendenti, non è più possibile utilizzare l’Home Banking per compensare rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio rimborsi da Mod. 730 e Bonus Renzi € 80).
La sanzione per l’utilizzo del canale sbagliato di trasmissione è molto rilevante.
Il consiglio che possiamo darle per evitare inutili sanzioni è quello di semplificare ed utilizzare sempre il canale Fiscoline per inviare l’F24, eventualmente attivando le credenziali di accesso nel caso in cui ne sia sprovvisto.
Sconsigliamo invece di utilizzare diversi sistemi di presentazione dell’F24 (un F24 lo invio con l’home banking, uno lo invio con Fisconline, uno lo invia il nostro Studio), perché questo crea solo confusione e non possiamo così garantirle un servizio adeguato.
In alternativa può incaricare il nostro Studio affinché provveda all’invio dell’F24 per suo conto con il canale Entratel.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Studio Gasparini Comacchio
Gentile cliente,
in allegato troverà una sintesi delle principali novità della Legge finanziaria.
Le segnalo inoltre che oltre quanto indicato nell’allegato, il “collegato alla finanziaria” ha previsto queste ulteriori novità:
1) Estensione dell’obbligo di utilizzo di Fiscoline / Entratel per la presentazione dell’F24 ai fini dell’utilizzo dei crediti:
a. Ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (datore di lavoro che ad esempio compensa i rimborsi da Mod.730 e Bonus Renzi)
b. Ai soggetti senza partita Iva per qualsiasi compensazione, anche di 1 €.
Praticamente la modalità di pagamento dell’F24 utilizzando l’Home Banking rimane solo per F24 a debito senza compensazione.
Per evitare sanzioni molto importanti che vanno da 250 € a 2.000 € per ogni F24 inviato senza utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, si consigliano tutti i clienti che provvedono personalmente alla presentazione dell’F24, di non utilizzare più l’Home Banking.
2) Le compensazioni dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;
3) La riduzione della soglia per i trasferimenti di contante a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 e € 1.000 dal 01.01.2022. La sanzione minima è pari a euro 2.000;
4) Periodicità dello spesometro estero trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
5) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: può essere versata semestralmente entro il 16.06 e 16.12 di ciascun anno nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000;
Volevo segnalarle che molte delle novità previste dalla Legge Finanziaria non sono ancora chiare in tutti i loro aspetti, e quindi si attendono delucidazioni ministeriali.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Gentile clienti,
in questi giorni se ha già attivato e messo in servizio il nuovo “Registratore Telematico” che sostituisce o integra il vecchio Registratore di Cassa e le Ricevute fiscali, avrà iniziato ad inviare giornalmente all’Agenzia delle Entrate il file .xml dei corrispettivi telematici.
Se non ha ancora messo in servizio il Registratore Telematico, fino al 30.06.2020 non sarà assoggettato a sanzioni se provvederà ad inviare il file dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche tramite il nostro Studio (vedi sotto punto 13)
Le allego una guida da me predisposta che cerca in modo pratico di sintetizzare le novità e le prime difficoltà a cui potrebbe andare incontro.
La invito a leggerla e a contattarci se le permangono dubbi per evitare di iniziare a tenere dei comportamenti scorretti che potrebbero esser sanzionati dall’Agenzia delle Entrate.
Cerco qui sotto di riassumere solo i punti più salienti che troverà scritti più dettagliatamente nella guida allegata:
1) Per l’acquisto del nuovo registratore telematico o l’adattamento del vecchio registratore di cassa è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250,00 euro per l’acquisto e 50,00 euro per l’adattamento solo se il pagamento avviene con modalità tracciabile (non in contanti);
2) Il QR CODE scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere applicato sul Registratore Telematico in un luogo ben visibile ai clienti;
3) Il file .xml dei corrispettivi giornalieri va inviato nella fascia oraria 00:00 – 22:00 (quindi non si può trasmettere dalle 22:00 alle 24:00);
4) L’invio può essere effettuato senza sanzioni entro 12 giorni dalla data di elaborazione della chiusura giornaliera;
5) Il registratore riceve l’esito della trasmissione dall’Agenzia delle Entrate: se l’esito è negativo e il file è scartato, bisogna ritrasmettere il file corretto entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto;
6) I dati dei corrispettivi vanno trasmessi per tutte le 24 ore giornaliere di tutti i 365 giorni dell’anno, anche nell’ipotesi in cui non ci sia alcuna vendita (chiusura a zero).
7) In caso di chiusura programmata settimanale (ad esempio la domenica), il Registratore il giorno precedente (sabato) invierà un file con indicata la data e l’ora di inizio e fine;
8) In caso di chiusura NON programmata (ad esempio le FERIE), il Registratore in occasione della prima riapertura dovrà inviare un file con indicata la data e l’ora di inizio e fine del periodo di inattività, senza specificarne il motivo;
9) In caso di mancata trasmissione del file dei corrispettivi per problemi di rete Internet, i corrispettivi vanno comunque inviati dal sito dell’Agenzia delle Entrate: contattate subito il nostro Studio per procedere all’invio per vostro conto.
10) In caso di Registratore Telematico guasto, contattare subito il tecnico abilitato. Nel frattempo annotare i dati delle singole operazioni giornaliere su un apposito Registro che può essere anche cartaceo.
Inviare al nostro Studio i corrispettivi giornalieri aggregati per aliquota iva in modo che lo studio possa comunicare all’Agenzia delle Entrate che il Registratore è Fuori Servizio e possa inserire i dati dei corrispettivi giornalieri.
11) Al cliente va rilasciato un “documento commerciale” (il vecchio scontrino) che deve indicare anche quanto PAGATO o NON RISCOSSO.
Se integrato con il Codice fiscale o la Partita Iva, avrà anche a tuti gli effetti valore fiscale e andrà singolarmente spedito all’Agenzia delle Entrate in aggiunta ai corrispettivi giornalieri.
12) SANZIONI: per la mancata memorizzazione o trasmissione, o per dati non veritieri, la sanzione è il 100% dell’Iva con un minimo di € 500. E’ possibile fare il Ravvedimento Operoso. Nel caso di 4 violazioni nel quinquennio si applicherà la sanzione accessoria della sospensione della licenza da 3 giorni fino a 6 mesi.
13) Periodo transitorio 01.01.2020 / 30.06.2020: le sanzioni in questi primi sei mesi non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando gli appositi canali dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi nel caso non abbiate ancora messo in servizio il Registratore Telematico, fino a giugno 2020 continuate ad emettere regolarmente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compilate il registro cartaceo dei corrispettivi ed inviatelo allo Studio affinché possiamo provvedere all’invio dei corrispettivi giornalieri al Agenzia delle Entrate senza sanzioni.
Rimaniamo a disposizione per dubbi o chiarimenti.
Cordiali saluti,
scarica il file: "I nuovi corrispettivi telematici"
Gentile cliente,
con la Risoluzione N.92/E del 12 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contribuenti soggetti ad ISA (i nuovi studi di settore) è possibile ricalcolare il secondo acconto del 30 novembre al 50% anziché al 60%.
Prima di questa risoluzione non si era certi di come fare i nuovi conteggi e ad oggi le case di software nel dubbio non hanno ancora potuto aggiornare i programmi.
Come potete notare la tempistica dell’Agenzia delle Entrate è sempre sul filo di lana: mancano infatti meno di 10 giorni lavorativi (tenendo conto che l’F24 va spedito almeno 2 giorni prima della scadenza per essere certi che venga addebitato dalla banca) e i conteggi del secondo acconto lo Studio li ha già preparati da tempo.
Vorrei poi sottolineare che:
- Solo per chi deve pagare un acconto di importo molto rilevante può valere la pena rifare il conteggio (che richiede comunque dei tempi tecnici visto che ad oggi va fatto manualmente);
- Il minor acconto che pagate adesso lo pagherete per differenza a giugno 2020 e quindi complessivamente non c’è nessun vero sconto d’imposta.
Inoltre per i clienti che prevedono un utile 2019 molto più basso dell’utile 2018, è preferibile pagare un acconto notevolmente inferiore o prorogarne il versamento (se non si hanno le idee chiare sull’andamento dell’ultimo trimestre), pagando poi una piccola sanzione piuttosto che avere un credito elevato che con le nuove regole è più difficile da recuperare in compensazione.
Vi preghiamo di contattare subito lo Studio se desiderate
- il ri-conteggio dell’acconto con la nuova normativa (che ripeto essere poco significativo per la gran parte dei clienti),
- posticiparne il versamento quando i dati di bilancio saranno più certi per evitare crediti di importo elevato.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e sinceramente ci spiace farvi perdere del tempo per leggere queste notizie che non hanno nessun impatto rilevante nelle vostre attività, ma mi sembrava scorretto non avvertirvi.
Gentile Cliente,
con la presente sono a ribadirvi, come da molto tempo a questa parte, che in caso di:
a) Finanziamento dei soci alla società, sia esso fruttifero o infruttifero di interessi
b) Conferimento dei soci alla società in conto capitale
c) Rinuncia da parte dei soci dei finanziamenti a favore della società è quanto mai opportuno prima del finanziamento/conferimento o rinuncia del finanziamento, inviare una raccomandata A/R o una PEC tra il socio e la società per dare data certa all’operazione di cui sopra.
La stessa è da conservare scrupolosamente perché in caso di accertamento fiscale, in mancanza della lettera con data certa, gli importi vengono recuperati a tassazione dall’Agenzia delle Entrate con relative sanzioni e interessi.
Purtroppo l’Agenzia delle Entrate ha a suo favore sentenze anche della Corte di Cassazione.
Lo Studio vi consiglia di recuperare e archiviare le lettere con ricevute di ritorno e le PEC (che dopo qualche tempo vengono cancellate dal gestore della PEC, solitamente dopo 3 anni).
Se vi accorgete di non trovare i documenti, o sapete che gli stessi non sono stati mai inviati preventivamente, vi consigliamo seppure in ritardo di inviare comunque le lettere / PEC e di conservarne le ricevute in modo da poter poi comunque esibirle per impostare una difesa con l’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Ass. Dott.ri Gasparini e Comacchio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Enrico Comacchio
Gentile cliente,
volevo avvertirla di prestare molta attenzione alla conservazione delle fatture: è vero che le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico a norma di legge da un Conservatore (la maggior parte dei nostri clienti ha optato per l’Agenzia delle Entrate) e il cartaceo non ha più nessun valore, ma questo solo se la fattura è elettronica.
Le fatture cartacee che continuiamo a ricevere, come ad esempio le fatture
- dall’estero
- dai contribuenti minimi o forfetari
vanno ancora conservate e quindi non si possono “eliminare” dall’archivio cartaceo.
C’è poi la problematica delle fatture ricevute in formato elettronico in “Reverse Charge”: questo meccanismo è applicabile ad esempio
- alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori (art. 17 co.6 let.a Dpr 633/72)
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 co.6 let. a-ter Dpr 633/72).
Quando riceviamo in formato elettronico questa tipologia di fatture che non espongono l’Iva, ai fine dell’applicazione del Reverse Charge possiamo procedere a
- stampare la fattura elettronica
- annotare (cioè scrivere a penna) l’Iva e il totale fattura.
La fattura così stampata ed annotata va conservata in forma cartacea.
Concludendo, quasi tutti i clienti si troveranno a gestire un doppio archivio:
- archiviazione sostituiva per le fatture elettroniche
- archivio cartaceo per:
o le fatture ricevute per carta
o le fatture elettroniche in “Reverse Charge” che abbiamo stampato ed annotate con l’Iva.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Gentile cliente,
volevo informarla che l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 389 ha finalmente cambiato orientamento in merito alla data da riportare sulla fattura elettronica differita, cioè emessa a seguito di DDT.
Ora l’Agenzia ammette la possibilità di indicare in fattura, in alternativa alla data dell’ultimo DDT, l’ultimo giorno del mese.
Quindi praticamente si ritorna alla vecchia abitudine: compilo i DDT durante il mese, poi emetto la fattura riepilogativa con data fine mese.
Vi ricordo che:
1) la fattura può essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
2) Il campo “Data” della sezione “Dati generali” è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Enrico Comacchio
Gentile cliente,
purtroppo quando le scrivo solo raramente è per comunicarle informazioni che possono rassicurarla e pensare con fiducia al suo futuro di imprenditore.
Personalmente provo persino imbarazzo a descriverle la confusa normativa tributaria in cui l’imprenditore è costretto ad operare, e per questo cerco sempre di limitare queste comunicazioni al minimo indispensabile per lasciarla affrontare più serenamente le già grandi difficoltà del mercato.
Però essendo i nuovi ISA lo strumento cardine sul quale si basa da quest’anno l’attività di controlli dell’Agenzia delle Entrate è necessario che anche lei sappia a che punto siamo con la compilazione di questi modelli: il punto è che siamo ancora in alto mare e all’orizzonte non si vede ancora terra.
Con gli ISA ogni azienda avrà una pagella rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con voto da 1 a 10 e quindi sarà “bocciata” oppure “promossa”.
Per elaborare questa pagella l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel proprio sito un file con molteplici dati che risalgono fino a 8 anni fa.
Ora molti dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed esaminati a campione dal nostro Studio, sono clamorosamente sbagliati: ad esempio il dato relativo agli utili degli ultimi 8 anni può differire di migliaia di euro, e addirittura anni in perdita sono considerati in utile e viceversa.
L’Agenzia nella Circolare n.17 del 02 08 2019 scrive:
“Gran parte degli stessi, laddove risultino non corretti, possono, altresì, essere modificati; in tal caso l’ISA sarà ricalcolato con i dati modificati.
Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.”
Quindi l’Agenzia delle Entrate dice:
- Se vuoi, correggi i dati: cioè va bene anche utilizzare dati sbagliati se questi sono forniti dall’AE !!!!!
- Se utilizzi dati sbagliati senza modificarli: non ti contesterò il voto attribuito per questi dati sbagliati
- Se li correggi: ti posso contestare l’esito del voto.
Ma vi sembra un ragionamento serio che se correggo i dati posso essere contestato, e se invece utilizzo quelli sbagliati no ?
Se l’AE vuole capire con il voto in pagella se il contribuente è in regola con il fisco, che valore legale può avere il voto se i dati su cui si basa sono errati ?
Ma aspettate, perché il 17 agosto 2019 mentre eravamo praticamente tutti a concederci un po’ di meritato riposo, il Ministero delle Finanze ha pubblicato un nuovo Decreto modificando la tipologia di dati che devono essere inseriti nel file dei precalcolati.
Quindi, l’Agenzia adesso deve modificare la tipologia di dati inseriti nei file dei dati precalcolati in base al nuovo decreto, ma ad oggi non si può sapere se i file messi a disposizione nel sito sono ancora quelli predisposti con il vecchio Decreto o con quello nuovo.
Invece di correggere i dati errati, vanno ad introdurre un ulteriore elemento di confusione.
Visto il caos più completo abbiamo deciso come Studio di attendere ancora almeno 20 giorni per vedere se finalmente l’Agenzia si rende conto del caos e cerca di risolvere la questione: è inutile elaborare l’Isa se non si sa se il file è quello giusto.
Una volta elaborato il calcolo degli Isa convocheremo i clienti e questi decideranno se:
1) Accettare il voto senza controllare i dati
2) Accettare il voto ma controllando i dati: sarà poi il cliente a decidere se utilizzare i dati corretti o quelli errati.
Le dichiarazioni dei redditi a cui saranno allegati gli ISA, quest’anno si invieranno nel mese di novembre.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
Dott. Enrico Comacchio e lo Studio.
Negli accertamenti induttivi effettuati in caso di irregolare tenuta della contabilità, l'ufficio deve tener conto delle caratteristiche del settore in cui l'impresa opera, eventualmente applicando percentuali di ricarico differenziate a seconda "dell'anzianità" dei beni commercializzati
L'accertamento può essere basato sul fatto che il reddito dell'imprenditore non può essere inferiore, per più periodi d'imposta, a quello che potrebbe conseguire se esercitasse l'attività in qualità di lavoratore dipendente, ovvero a quello "ottenibile da un impiego alternativo del capitale investito"
È prevista l'emanazione di un apposito decreto a riguardo
È legittimo, anche in assenza di irregolarità, qualora l'ufficio contesti l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente